1. Le disposizioni della presente legge, ai sensi degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, disciplinano le professioni al fine di:
a) garantire e tutelare, in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, la concorrenza;
b) tutelare gli interessi generali connessi con l'esercizio professionale;
c) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria dell'economia della conoscenza;
d) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
e) tutelare l'interesse generale al corretto esercizio della professione nonché garantire l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;
f) tutelare l'affidamento della clientela e della collettività;
g) assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale.